Attualità
La legittimità delle c.d. clausole di salvaguardia inserite nei contratti di assegnazione di budget ai centri medici privati convenzionati con il SSN (Cons. Stato, ad. plen., sentenza 30 luglio 2026, n. 6)
● 29/09/2026
di Anna Paiano
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 30 luglio 2026, n. 6, si è espressa in merito alla legittimità delle c.d. clausole di salvaguardia inserite nei contratti di assegnazione di budget ai centri medici privati convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Si tratta di clausole che prevedono la rinuncia alle azioni giudiziarie già instaurate o instaurabili avverso i provvedimenti di determinazione del tetto di spesa per l’annualità di riferimento e delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto.
La questione era stata oggetto di due orientamenti contrapposti.
Il primo orientamento, maggioritario, riteneva valide le clausole di salvaguardia, in quanto funzionali a garantire certezza sui tetti di spesa e un’efficace programmazione della spesa sanitaria, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica posti dagli articoli 81 e 97 Cost. L’operatore privato, scegliendo di operare nel sistema sanitario pubblico, deve accettarne i vincoli finanziari, potendo altrimenti svolgere l’attività sul libero mercato. L’opposto orientamento ne sosteneva invece l’invalidità, ritenendo che tali clausole comportassero una limitazione della tutela giurisdizionale, una rinuncia a diritti futuri e indeterminati e, in caso di mancata accettazione, l’obbligo per il privato di aderire incondizionatamente all’accordo, pena la sospensione dell’accreditamento.
L’Adunanza plenaria ha chiarito, confermando l’orientamento maggioritario, che le clausole sono legittime in quanto funzionali ad assicurare certezza e stabilità alla programmazione finanziaria della sanità: “le risorse complessive sono predeterminate e vincolate dal tetto di spesa regionale e nazionale”, sicché “ogni incremento favorevole ad una struttura comporta necessariamente la riduzione delle risorse disponibili per le altre”. Consentire di rimettere sistematicamente in discussione tali determinazioni dopo la sottoscrizione dell’accordo finirebbe per compromettere la programmazione finanziaria e la stessa funzionalità del Servizio sanitario.
Di conseguenza, la struttura privata accreditata, che eroga prestazioni sanitarie nel perimetro del servizio pubblico e beneficia di risorse pubbliche, con la sottoscrizione dell’accordo accetta anche di operare entro i limiti di spesa previamente stabiliti dall’amministrazione.
Il contenimento della spesa sanitaria costituisce, in tale prospettiva, espressione di un principio inderogabile di coordinamento della finanza pubblica, che le strutture private accreditate sono tenute a rispettare.