Attualità
La natura tributaria del CUP – Canone Unico Patrimoniale nella giurisprudenza recente
● 15/05/2026
La recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12225/2026 rappresenta un passaggio di particolare rilevanza nel sistema della finanza locale, avendo chiarito la natura giuridica del canone unico patrimoniale (CUP). Tale prelievo, introdotto in un’evidente prospettiva di semplificazione del sistema delle entrate locali, accorpa una pluralità di prestazioni eterogenee sotto il profilo giuridico, comprendendo quattro prelievi di natura tributaria (TOSAP, ICP, DPA e CIMP), una prestazione patrimoniale (COSAP), nonché il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada.
La Corte ha affermato che, nonostante la formale qualificazione legislativa in termini “patrimoniali”, il CUP deve essere considerato, nella sua unitarietà, un tributo a tutti gli effetti, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario.
Il fulcro argomentativo della pronuncia risiede nell’individuazione del presupposto impositivo, ricostruito in una prospettiva decisamente sostanzialistica. Secondo la Corte, ciò che rileva ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione non è il titolo concessorio o autorizzatorio eventualmente rilasciato dall’ente locale, bensì l’occupazione in sé del bene pubblico e la correlata utilità economica che il soggetto passivo ne ricava. In questa prospettiva, il canone perde ogni connotazione sinallagmatica e si configura come un prelievo coattivo collegato a un indice di capacità contributiva, rappresentato dall’utilizzazione del suolo pubblico. Ne consegue che l’esistenza o l’assenza di un atto concessorio non incide sulla debenza del tributo, essendo necessaria e sufficiente la mera occupazione del bene demaniale.
Tale ricostruzione si inserisce in un quadro giurisprudenziale storicamente non lineare, nel quale si sono registrati, nel tempo, orientamenti divergenti sia in ordine alla natura del prelievo sia con riguardo al riparto di giurisdizione. In particolare, con riferimento al previgente COSAP (Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche), la giurisprudenza aveva generalmente qualificato il canone come corrispettivo di natura patrimoniale, con conseguente attribuzione delle controversie al giudice ordinario oppure, in presenza di profili autoritativi e discrezionali tipici del settore pubblico, al giudice amministrativo. In questa prospettiva si collocano le pronunce che hanno riconosciuto la giurisdizione amministrativa nei casi in cui la controversia investiva non solo la debenza del canone, ma soprattutto la legittimità del potere regolamentare e concessorio dell’ente locale (Consiglio di Stato nn. 3517/2019 e 891/2024; Corte di Cassazione nn. 19211/2025 e 28766/2025).
Sul piano del merito, inoltre, la giurisprudenza – sia civile sia amministrativa – aveva per lungo tempo ritenuto dovuto il COSAP anche da parte delle società concessionarie autostradali, valorizzando il dato materiale dell’occupazione del suolo pubblico locale. In particolare, è stato affermato che la realizzazione di viadotti o di altre infrastrutture sovrastanti la viabilità comunale integra un’occupazione di fatto del suolo pubblico, dalla quale deriva l’obbligo di corrispondere il canone, indipendentemente dalla titolarità statale della concessione autostradale.
Più recentemente, tuttavia, alcune decisioni del Consiglio di Stato hanno iniziato a delineare un diverso orientamento, escludendo la debenza del canone in specifiche fattispecie. Ciò avviene, in particolare, nelle ipotesi in cui il tracciato autostradale intersechi la viabilità locale su livelli diversi – ad esempio mediante viadotti, pontoni, cavalcavia – valorizzandosi, in tali casi, la peculiare configurazione del rapporto demaniale tra le infrastrutture e l’assenza di una effettiva sottrazione del suolo alla fruizione pubblica (Consiglio di Stato nn. 10130/2023, 10362/2025 e 3045/2026).
Emerge, pertanto, un quadro complessivo che evidenzia una decisa evoluzione interpretativa: dalla tradizionale impostazione, che individuava nel titolo concessorio il fulcro del rapporto e qualificava il canone come corrispettivo, si è progressivamente passati a una lettura di tipo sostanzialistico, incentrata sull’occupazione di fatto e sulla correlata utilità e utilizzazione economica. In tale contesto, la sentenza n. 12225/2026 delle Sezioni Unite segna l’approdo dell’attuale assetto interpretativo, sancendo la natura tributaria del CUP e imponendo una rilettura sistematica dei precedenti orientamenti in materia di COSAP, tanto sotto il profilo sostanziale quanto sotto quello processuale.
15/05/2026