Vincoli di bilancio regionali e nuove frontiere della ricerca tecnico-scientifica nel settore medico-sanitario

14/02/2026

di Ignazio Spadaro

Lo scorso 22 gennaio la Corte costituzionale ha depositato la sentenza n. 6/2026, la quale ha chiarito che le Regioni in piano di rientro non possono utilizzare i fondi destinati ai rispettivi Servizi sanitari per la copertura di spese diverse da quelle necessarie alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Nel caso di specie, l’art. 98, co. 5 della legge reg. Puglia 31 dicembre 2024, n. 42 (legge regionale di stabilità 2025) aveva posto a carico del bilancio sanitario interventi legati alla formazione di infermieri, medici e personale tecnico operanti nel settore, prevedendo, però, l’erogazione di 150 mila euro a favore di una vasta platea di enti giuridicamente estranei al SSR. Tra le attività finanziabili figuravano corsi di formazione teorico-pratici mediante l’impiego della realtà virtuale, l’organizzazione di eventi divulgativi su detta tecnologia e, più in generale, ogni iniziativa utile alla «creazione di un ambiente collaborativo fra università, ITS e rete delle piccole e medie imprese» o ad una maggiore «attrattività dell’offerta formativa regionale» a livello, almeno, nazionale. I Giudici, accogliendo le censure sollevate in via principale dal Governo, hanno riconosciuto l’estraneità di tali destinazioni all’area delle prestazioni propriamente “sanitarie”, con conseguente violazione del principio di esatta perimetrazione della spesa sancito in subiecta materia dal legislatore statale (§ 6.1.1. cons. dir.) nell’esercizio delle proprie competenze di «coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, co. 3 Cost.).

Per addivenire a tale conclusione, la Corte ha assunto quale norma interposta l’art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi). La disposizione impone, infatti, ai Consigli «un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale», al dichiarato fine di agevolare sia il raffronto fra «le entrate e le spese sanitarie» ed il «fabbisogno sanitario regionale standard», sia la «verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio». Come già scandito, tra le altre, dalle sentenze 4 gennaio 2024, n. 1, 23 aprile 2024, n. 68, e 29 ottobre 2024, n. 169, ogni scostamento da tali principi è legittimamente precluso alle Regioni, in quanto crea le condizioni per «opacità contabili» e «indebite distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA» (§ 6.1, I cpv. cons. dir.).

Analogo ragionamento ha condotto all’annullamento, altresì, dell’art. 160, co. 2 della legge, che aveva assegnato al Dipartimento di Medicina sperimentale dell’Università del Salento 30 mila euro per attività di studio e ricerca sulle tecnologie medico-informatiche. E infatti, benché l’art. 30 d. lgs. 118/2011 avrebbe, astrattamente, consentito di sopperire a questa seconda tipologia di spesa mediante economie di bilancio, nel caso di specie ciò restava impedito dalla sottoposizione dell’Ente ad un piano di rientro (§ 6.1.2 cons. dir.).

La sentenza lascia comunque impregiudicata la validità di previsioni future di contenuto simile o, persino, identico, le quali fossero approvate a seguito di avanzamenti tecnologici di tale portata, da consentirne l’effettivo impiego in sede diagnostica, terapeutica o chirurgica, con ricadute dirette ed immediate sulla salute dei pazienti.

 

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