Termini per la presentazione e il deposito dei conti giudiziali degli enti statali e locali
● 24/06/2025
Con due note interpretative del 3 giugno 2025 (consultabili nella banca dati giurisprudenza a questo link: https://www.osservatorio-finpa.it/banche-dati-giurisprudenza/), la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna, dopo una breve ricognizione della normativa rilevante in materia, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai termini e alle modalità di presentazione e al deposito dei conti giudiziali da parte degli enti locali e statali.
Con riferimento a questi ultimi, si chiarisce che il R.D. n. 2440 del 1923 e il R.D. n. 827 del 1924 non prevedono un termine specifico per la presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile all’amministrazione, salvo l’obbligo di resa alla Corte entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio o dalla cessazione dell’incarico. In mancanza di norme specifiche, il termine può essere stabilito dai regolamenti interni delle singole amministrazioni centrali oppure prudenzialmente considerato in 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio.Per le amministrazioni statali, il conto va trasmesso alle Ragionerie centrali o territoriali entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio; le Ragionerie hanno a loro volta due mesi dalla ricezione del conto per eseguire il controllo e restituirlo. Il deposito alla Corte dei conti deve avvenire dopo il controllo delle Ragionerie: il termine complessivo può stimarsi in circa 120 giorni, ma non è un termine certo, nè rigido. L’amministrazione deve verificare e certificare i conti entro 60 giorni e allegare la relazione dell’organo di controllo al deposito. Se presenti, i conti degli agenti contabili secondari vanno uniti al conto dell’agente principale.
Viceversa, con riferimento agli enti territoriali, si spiega come armonizzare i termini previsti dall’art. 139 del Codice della giustizia contabile e dall’art. 233 del Tuel. In particolare, si chiarisce che per la presentazione del conto da parte dell’agente contabile all’amministrazione si applica il termine di 30 giorni previsto dal Tuel. Conclusa la fase di verifica o controllo amministrativo, il responsabile del procedimento ha 30 giorni dall’approvazione per depositare il conto alla Corte dei conti, insieme alla relazione dell’organo di controllo. In caso di ritardo, il giudice può acquisire il conto d’ufficio e sanzionare il responsabile. Infine, si precisa che i conti giudiziali devono sempre confluire nel rendiconto finale per garantire la completezza contabile.
Anna Paiano