Sulla perentorietà del termine per l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato negli enti locali
● 27/11/2025
di Anna Paiano
Il T.A.R. Campania, con ordinanza 10 aprile 2025, n. 711, ha sollevato una nuova questione di legittimità costituzionale in merito alla perentorietà dei termini previsti per la presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da parte degli enti in dissesto.
L’art. 259, comma 1, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) impone ai Comuni in dissesto di approvare entro il termine “perentorio” di tre mesi un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. L’inosservanza di tale termine, ai sensi dell’art. 262, comma 1, TUEL, comporta lo scioglimento del Consiglio comunale, senza possibilità di deroga o di proroga formale.
Nel caso che ha dato origine alla controversia, alcuni consiglieri comunali di opposizione hanno contestato la legittimità di una delibera di approvazione del bilancio riequilibrato, in quanto avvenuta oltre il termine perentorio di tre mesi e, dunque, tardiva.
Il Prefetto, anziché avviare il procedimento di scioglimento ex art. 141, comma 1, lett. a), TUEL, ha diffidato il consiglio comunale a provvedere alla presentazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato nel termine (aggiuntivo) di 20 giorni dalla notifica dell’atto, in applicazione analogica dell’articolo 141, comma 2, del TUEL.
Il TAR ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione, già sollevata in precedenza (sent. non definitiva 20 settembre, n. 5039), circa la compatibilità con la Costituzione della natura perentoria di questi termini. In particolare, il TAR rileva un possibile contrasto con principi di uguaglianza (art. 3 Cost.), buon andamento (art. 97 Cost.) e autonomia degli enti locali (artt. 5 e 114 Cost.).
La questione sottende la necessità di individuare un equilibrio tra rigore contabile e salvaguardia dell’autonomia locale. La perentorietà del termine, che porta automaticamente allo scioglimento dell’ente in caso di ritardo nell’approvazione del bilancio, potrebbe apparire sproporzionata in casi come quello descritto, determinandosi in tal modo anche una lesione all’interesse pubblico alla continuità e alla stabilità del ciclo politico-elettorale.