Responsabilità erariale anche per l’esecutore materiale delle decisioni assunte da altri organi del Comune
● 21/10/2025
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, con sentenza n. 113/2025, ha accolto l’appello della Procura regionale del Veneto avverso la decisione che aveva escluso la responsabilità erariale del segretario comunale e del responsabile della P.O. Polizia locale, ritenuti meri esecutori materiali di decisioni della giunta.
Il giudizio riguardava il danno indiretto derivante dalla condanna del Comune da parte del giudice del lavoro per mobbing e demansionamento ai danni dell’ex comandante della polizia municipale.
In primo grado, la Sezione regionale della Corte dei conti per il Veneto aveva escluso la responsabilità dei funzionari, ritenendo che le loro condotte fossero frutto di scelte della giunta e quindi prive sia del nesso di causalità che dell’elemento soggettivo necessari ad integrare la responsabilità.
In appello, la Procura ha sostenuto che entrambi i funzionari avevano posto in essere condotte direttamente riconducibili alle loro funzioni.
La Corte ha affermato che il segretario comunale non poteva essere esentato da responsabilità per il solo fatto di aver agito su impulso della giunta, trattandosi di atti a lui direttamente riconducibili. Parimenti, ha riconosciuto che il responsabile della P.O. aveva concretamente demansionato il dipendente, affidandogli mansioni inferiori al suo inquadramento.
L’essere “semplice esecutore materiale” di decisioni della giunta non esclude, dunque, la responsabilità erariale del funzionario per i propri comportamenti. Le decisioni della giunta possono, al massimo, essere considerate come concausa del danno e incidere solo sulla quantificazione della quota di responsabilità. Per tali ragioni, l’appello della Procura è stato accolto e la sentenza di primo grado riformata.
In conclusione, la pronuncia ribadisce che, in tema di responsabilità amministrativo-contabile, ogni dipendente risponde delle azioni a sé direttamente e concretamente riferibili, anche quando poste in esecuzione di decisioni assunte da altri organi. Questo principio tutela l’amministrazione dal rischio di una deresponsabilizzazione generalizzata dei dipendenti.
di Anna Paiano