La Corte costituzionale chiarisce a quali condizioni il transito al SSR di strutture sanitarie private non lede il principio di contenimento della spesa pubblica
● 19/02/2026
di Ignazio Spadaro
Con la sentenza 29 gennaio 2026, n. 9, la Corte costituzionale è tornata a scrutinare l’operato del legislatore pugliese in materia di spesa sanitaria, come già fatto, pochi giorni prima, in ordine all’illegittimità della destinazione di fondi del SSR ad attività extra-LEA (sentenza 22 gennaio 2026, n. 4). Oggetto della decisione, emessa sulla base di due distinti ricorsi presentati in via principale dal Governo, sono l’art. 26 della legge regionale 29 novembre 2024, n. 39, e l’art. 240 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42. La prima disposizione trasferisce all’ASL di Foggia la gestione ed il personale di due RSA precedentemente gestite da una società di diritto privato, mentre la seconda prevede altrettanto – al netto di alcune disposizioni di dettaglio – con riferimento ad una terza struttura, incorporata per competenza territoriale nell’ASL di Lecce.
Invero, previsioni del tutto simili erano state approvate dal Consiglio regionale pugliese già pochi mesi prima, allorché la legge regionale 30 maggio 2024, n. 21, aveva previsto la definitiva riacquisizione al SSR di un centro ospedaliero di riabilitazione sito in provincia di Brindisi, dopo un lungo periodo in cui lo stesso era stato affidato, dapprima, ad una fondazione di diritto privato e, poi, ad una società a capitale misto (quest’ultima, in realtà, mai venuta ad esistenza). La sostanziale legittimità dell’operazione era stata confermata dalla Consulta con sentenza 22 aprile 2025, n. 57, la quale ha rigettato – tra le altre – la tesi del contrasto con il principio di sana gestione finanziaria, sostenuta dal Governo, accogliendo le sole censure attinenti la prevista assunzione del personale dipendente mediante procedure non propriamente concorsuali (selezione per soli titoli).
Ebbene, la sentenza n. 9/2026 ribadisce e precisa, in parte, tali orientamenti. Le prestazioni erogate tramite le RSA in questione – si legge nel Considerato in diritto – rientrano tra quelle già ricomprese nei LEA, sicché la scelta di garantirle con l’impiego di personale e strutture pubblici invece che tramite terzi rientra nella libertà del legislatore regionale; tanto più che la prima ipotesi consente alle ASL di recuperare parte dei costi attingendo a quel 50% delle rette che, sempre per legge, dev’essere comunque corrisposto dagli utenti.
Quanto, invece, alle maggiori spese per il personale, i Giudici ritengono che la relativa questione debba rigettarsi sulla base di un’interpretazione letterale dell’art. 240 l. reg. 42/2024. Esso, infatti, richiama al «rispetto della normativa vigente» e tanto basta – osservano i Giudici – a ricondurre ogni assunzione entro i limiti fissati dall’art. 1, co. 268, lett. c), legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022): «coerenza con il piano triennale dei fabbisogni del personale», adeguato livello di preparazione professionale dei candidati, anzianità lavorativa almeno triennale, collocazione temporale e continuatività dei precedenti rapporti contrattuali («tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021»).
Invero, entrambe le pronunce sembrano raggiungere un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze di contenimento della spesa, sottese alla normativa nazionale sul coordinamento della finanza pubblica, e l’autonomia organizzativa delle Regioni, che dalla prima risulta spesso compressa in misura significativa, specie in ambito sanitario.