La circolare n. 12/2025 del MEF richiama le Amministrazioni al blocco del turnover previsto nella Legge di bilancio
● 01/07/2025
Lo scorso 22 aprile la Ragioneria Generale dello Stato ha diramato una circolare, la n. 12/2025, che, nell’impartire direttive dettagliate a tutti gli enti pubblici per l’aggiornamento dei rispettivi bilanci di previsione 2025, anche alla luce delle nuove regole di governance economica europea, si è soffermata su alcune misure di contenimento della spesa già inserite nella legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), ma ancora in attesa di ricevere compiuta attuazione
In particolare, la prima sezione della Scheda C, rubricata “Turnover per l’anno 2025”, richiama molteplici disposizioni che mirano, per l’appunto, a “liberare” risorse mediante una riorganizzazione degli organici in diversi comparti. In questo senso muovono, anzitutto, l’art. 1, comma 822, che prescrive il perseguimento di risparmi strutturali mediante misure di riorganizzazione amministrativa, semplificazione e digitalizzazione, ed i successivi commi da 823 a 830, che prevedono espressamente una riduzione del turnover e la conseguente revisione dei rispettivi PTFP (Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale). Coerentemente, il documento cita altresì il disposto dell’art. 1, comma 165, a norma del quale, per evitare l’apertura di vuoti in organico, gli Enti potranno trattenere il personale già in servizio fino all’età di 70 anni, entro il 10% delle rispettive facoltà assunzionali. I risparmi così ottenuti, aventi carattere strutturale, andranno impiegati, in parte, per incrementare il trattamento economico accessorio di alcune categorie di dipendenti (art. 1, comma 832), mentre per la parte restante dovranno essere riversati all’erario (art. 1, comma 834).
A completare il quadro normativo, nella seconda sezione della Scheda, alcune disposizioni sui costi per mobilità volontaria, che la legge n. 207/2024 pone per la prima volta a carico dell’Amministrazione ricevente (pur consentendone la corrispondente “capitalizzazione” nel budget di quella cedente: art. 1, commi 126 e 127).
Degno di nota il rinvio operato all’art. 1, comma 1 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (conv. legge 21 febbraio 2025, n. 15), dove si stabilisce che tutte le facoltà assunzionali non esercitate al 31 dicembre 2024, siano esse ascrivibili al suddetto blocco del turnover o a specifiche disposizioni di legge, decadranno il 31 dicembre 2025, posto che – chiarisce la circolare – a livello governativo non se ne prevede la proroga.
Di seguito il link al testo del documento ed ai relativi allegati: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2025/circolare_n_12_2025/.
Ignazio Spadaro