Il Consiglio di Stato e il ruolo del PEF nelle concessioni: ampia discrezionalità alle amministrazioni

30/10/2025

Con la sentenza n. 7127 del 28 agosto 2025, il Consiglio di Stato ha confermato che la valutazione del piano economico-finanziario (PEF) nelle procedure di concessione rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione concedente e i limiti del sindacato del giudice amministrativo al riguardo.
Il caso nasce dal ricorso di un operatore economico che contestava il PEF dell’aggiudicatario, ritenuto troppo sintetico e privo di dettagli, al punto da renderlo – a suo dire – inidoneo a dimostrare la sostenibilità dell’offerta.

Il Consiglio di Stato ha respinto le censure, sottolineando che il giudice amministrativo può intervenire solo nei casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza (Cons. Stato, V, 30 gennaio 2023, n. 1042), non riscontrati nella vicenda.

Secondo la pronuncia, il PEF non è un documento contabile rigido, ma uno strumento volto a verificare l’equilibrio economico-finanziario della concessione e la corretta allocazione del rischio operativo. In tal senso, il modello di PEF allegato al bando di gara ha funzione meramente esemplificativa e non vincolante. Inoltre, il codice dei contratti pubblici non stabilisce un contenuto minimo obbligatorio del PEF.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con parere n. 3568 del 23 giugno 2025, ha comunque indicato (sia pure con riferimento alla sintesi del PEF messo a gara, nell’ambito della procedura per l’affidamento di una concessione in finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 del d. lgs. n. 36/2023) l’opportunità di inserire costi, ricavi e indici di convenienza e sostenibilità finanziaria per garantire trasparenza e parità di condizioni tra concorrenti.

La sentenza, per illustrare la natura del rapporto concessorio, richiama anche disposizioni del previgente Codice di cui al d. lgs. n. 50/2016 (artt. 3, lett. uu) e vv), e 165), pur trattandosi nel caso di specie di una procedura soggetta alle disposizioni del d.lgs. n. 36/2023.

Si evidenzia così la continuità interpretativa della giurisprudenza sul tema: il Consiglio di Stato ribadisce, da un lato, che il PEF va inteso non come mero adempimento formale, ma come strumento sostanziale di analisi della sostenibilità del progetto; dall’altro, che non spetta al giudice sostituire la propria valutazione tecnica a quella della commissione.

La decisione è volta quindi a bilanciare l’esigenza di tutela della par condicio con il rispetto della discrezionalità amministrativa. In tale prospettiva, la pronuncia rafforza il principio secondo cui il rischio operativo deve gravare sul concessionario. Il PEF rimane dunque un elemento centrale nella corretta impostazione delle concessioni pubbliche.

CONDIVIDI ARTICOLO

Commenti