Dissesto degli enti locali: sollevata la questione di legittimità costituzionale sulla perentorietà dei termini e l’automaticità degli effetti in caso di tardiva presentazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (T.A.R. per la Campania, sez. I, sentenza non definitiva 20 settembre 2024, n. 5039)
● 15/01/2025
Con la sentenza non definitiva 20 settembre 2024, n. 5039, il T.A.R. per la Campania ha sollevato la questione di legittimità di costituzionalità su alcune disposizioni del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), che disciplinano il dissesto finanziario degli enti locali, con particolare riguardo alla perentorietà dei termini per la presentazione del bilancio riequilibrato e agli effetti automatici derivanti dalla sua tardiva presentazione.
La questione nasce dal ricorso di alcuni consiglieri comunali e cittadini contro una serie di delibere approvate da un comune in dissesto, tra cui la dichiarazione di dissesto (ex art. 243-bis del T.U.E.L.). e l’approvazione del rendiconto della gestione e del bilancio riequilibrato.
La Prefettura e il Ministero dell’Interno avevano contestato il mancato rispetto dei termini perentori previsti per la presentazione del bilancio stabilmente riequilibrato, determinando l’avvio della procedura per lo scioglimento del consiglio comunale.
Il T.A.R., pur riconoscendo la legittimità formale degli atti amministrativi, ha ritenuto necessario sollevare la questione di costituzionalità per alcuni aspetti. In particolare, il giudice rimettente ha ravvisato una potenziale violazione degli artt. 3, 97, 5, 51 e 114 della Costituzione, sotto i seguenti profili:
- il termine perentorio di tre mesi per presentare l’ipotesi di bilancio riequilibrato (art. 259 del T.U.E.L.) e gli altri termini collegati (artt. 261 e 262 del T.U.E.L.) sono ritenuti irragionevoli e discriminatori, in quanto disciplinano in modo eguale situazioni differenti;
- lo scioglimento automatico dei consigli comunali democraticamente eletti, in conseguenza dell’inosservanza dei suddetti termini, contrasta con i principi di tutela delle autonomie locali e uguaglianza.
In tale prospettiva, il T.A.R. auspica una regolamentazione che introduca termini più flessibili o un meccanismo di sollecitazione o di recupero da parte del Prefetto, consentendo agli enti di rimediare agli inadempimenti senza incorrere automaticamente nello scioglimento (come previsto in altre ipotesi di inadempimento). Ciò consentirebbe di bilanciare il rigore contabile con il rispetto delle autonomie locali, evitando irragionevoli interferenze nella democrazia rappresentativa.