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Un’ ”istantanea” sull’utilizzo incrementale di uno strumento a “fasatura variabile”: la relazione 2023 sul Golden Power

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Un’ ”istantanea” sull’utilizzo incrementale di uno strumento a “fasatura variabile”: la relazione 2023 sul Golden Power

Abstract: Il presente contributo mira a fornire una concisa, ma sistematica, lettura degli interessanti dati erompenti dalla Relazione sull’esercizio dei c.d. poteri speciali (recte: Golden Power) – utilizzabili, come noto, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in riferimento a operazioni involgenti interessi di rilevanza nazionale – trasmessa, dal competente Ufficio (DICA), al Parlamento sul volgere del mese di luglio 2024.

 

Federico Muzzati

Un breve quadro introduttivo dell’istituto: genesi, ratio e funzioni

La disciplina normativa afferente al ricorso agli attuali poteri dorati esercitabili dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alle attività di rilevanza nazionale e strategica trova la propria fonte normativa nel decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 e s.m.i.

Melius re perpensa, la facoltà della PdCM di intervenire a monte, e anche “in itinere”, in riferimento alle operazioni (e modificazioni) societarie incidenti su asset strategici e interessi di rilevanza nazionale nasce con la c.d. Golden Share, una prerogativa assegnata all’allora Ministro del Tesoro durante il corso dell’ultimo decennio dello scorso secolo, prodromica e funzionale all’attività di dismissione delle partecipazioni statali (in proposito, si vedano le numerose privatizzazioni, formali e poi sostanziali, concretizzatesi nel corso degli anni ’90) nelle società pubbliche, da effettuarsi ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332.

Ma, mentre la Golden Share (che, come si  può evincere dall’etimologia delle parole che la compongono, altro non rappresentava che la compartecipazione azionaria statale in società divenute private) era stata congegnata con l’evidente scopo di sopraintendere al delicato e massiccio iter di privatizzazione (posto in essere per affrontare una delicata situazione sul versante delle finanze pubbliche) di molteplici società pubbliche, dovendo finanche garantire, al contempo, i delicati e sottostanti interessi pubblici in gioco, gli attuali, ed estremamente pervasivi, poteri speciali (“varati” dall’allora Governo Monti) con cui lo Stato può, oggi, porre, addirittura, il veto su fusioni e acquisizioni, ovvero dettare specifiche prescrizioni, vengono alla luce, in origine, per adeguarsi al mutato quadro legislativo eurounitario.

In particolar modo, per porre fine alle ripetute e molteplici censure avanzate dalla Commissione europea, e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nei confronti della Golden Share (o, per mutuare l’omologo strumento adottato, poi, in terra francese, action spécifique), ritenuta non compatibile con i principi fondamentali del diritto europeo (in ispecie con la libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali).

In realtà, sin dall’impianto originario adottato nel 2012, ma specialmente con gli interventi di riforma operati successivamente nel 2017 e 2020, con la Golden Power è stato introdotto, all’interno dell’ordinamento, uno strumento potente e ad ampio spettro di screening degli investimenti esteri (FDI) che ha di recente trovato non solo ampia fortuna, ma, finanche, copertura a livello europeo, in un nuovo scenario e quadro economico e geopolitico in cui sembra essere ritornata la figura dello Stato “doganiere” e “regolatore”, ovvero una sorta di “arbitro” del mercato.

 

Una rapida rassegna della relazione del 2023:

Per assicurare “trasparenza” circa l’utilizzo dei poteri speciali, alla luce della loro fondamentale, delicata e cruciale funzione ed impatto, ogni anno, il DICA trasmette al Parlamento un dettagliato documento contenente il rendiconto delle operazioni notificate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, “attinte” dall’ambito di applicazione della normativa Golden Power.

Dalla relazione relativa al 2023 emerge una situazione generale che non si discosta di molto dal trend consolidatosi negli scorsi anni; complessivamente all’occhio sempre più della Presidenza del Consiglio sono state sottoposte, in totale, 727 operazioni, di cui 577 derivanti da notifiche e 150 da pre-notifiche, mentre i casi in cui sono stati esercitati i poteri speciali ammontano a 30, così suddivisi: 2 opposizioni, 20 prescrizioni e 8 piani annuali 5G.

In realtà, nel corso dell’anno 2023 le opposizioni governative risultano essere 3: quella relativa all’operazione di acquisizione di Tecnologia Intelligente S.r.l. da parte di Nebius B.V. (società con forti legami finanziari con la Russia), quella afferente all’acquisto di FBM Hudson da parte della società araba Petro Mat FZCO e, infine, quella di cui all’acquisto di Microtecnica da parte di Safran.

Invero, la relazione discorre di due sole opposizioni, poiché l’operazione Nebius era già stata inserita nel precedente documento, così come avviene, soventemente, con alcuni dei provvedimenti governativi emanati nella prima metà dell’anno.

Di talchè, si deve necessariamente fare riferimento alla data di adozione del DPCM oppositivo, ossia al momento in cui viene effettivamente posto il veto all’acquisizione.

Lungi dall’esplicare in dettaglio, e dal punto di vista meramente tecnico/numerico i contenuti della Relazione de qua (non sarebbe possibile, in breve, e non apporterebbe alcuna utilitas concreta), ciò che sembra emergere con cristallina evidenza negli ultimi anni (a partire dal 2021) è il ricorso, sempre più massiccio, e ormai, quasi automatico, alla Golden Power che ha acquisito un ruolo cardinale nel nuovo e sempre più serrato ed incerto assetto di competizione globale.

Brevi riflessioni conclusive:

 Auspicando di aver raggiunto e colto appieno lo spirito di cui alla dichiarazione di intenti enunciata in apertura, ciò che appare maggiormente meritevole di sottolineatura è un evidente dato di fatto: anche la relazione Golden Power relativa all’anno 2023 sembra disvelare la vera (meglio: attuale) ratio applicativa, essenza e natura dei poteri dorati, e cioè l’imposizione di prescrizioni da rispettare in sede di acquisizione/fusione da parte degli investitori, quali, ad esempio “norme di condotta” nella gestione societaria.

Emblematico è il complesso e travagliato recente caso relativo al pegno di Cedacri, ove il Governo, poi “avvallato” dal T.A.R. Lazio, ha prescritto che il quantum di cui al pegno sul prestito obbligazionario emesso venisse utilizzato non per distribuire dividendi speciali, bensì per implementare il piano industriale della società acquisita.

Infine, ed in conclusione, un’altra ineludibile evidenza fattuale: appare altamente improbabile che rilevanti operazioni possano sfuggire all’attenta “lente di ingrandimento” di cui alla normativa sui poteri speciali; infatti, i poteri dorati sono stati esercitati, seppur sempre sotto forma di condizioni, anche in riferimento allo storico deal per la cessione della rete mobile di telecomunicazioni italiana, intercorso tra TIM e l’acquirente fondo statunitense di private equity KKR.