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Golden Power, discrezionalità amministrativa e obblighi di notifica nella “querelle” TIM – Vivendi: il T.A.R. Lazio ritiene legittima la sanzione irrogata nel 2018
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Golden Power, discrezionalità amministrativa e obblighi di notifica nella “querelle” TIM – Vivendi: il T.A.R. Lazio ritiene legittima la sanzione irrogata nel 2018
Abstract: Durante il corso degli ultimi anni, la disciplina dei poteri speciali, introdotta per mezzo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (e s.m.i.), è divenuta sempre più cardinale, oggetto di continui interventi normativi di aggiornamento (o, meglio, rafforzamento), e, soprattutto, ha acquisito la natura di “scudo strategico” esteso, usato a protezione degli attivi domestici, in una situazione economica e geopolitica alquanto complessa e turbolenta. Il presente contributo, senza alcuna pretesa di esaustività, partendo dalla recente sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, n. 9992/2025, pronunciata nella nota vicenda TIM – Vivendi, intende abbozzare la suddetta “parabola evolutiva”, per comprendere, anche alla luce di alcuni recenti accadimenti, quali potranno essere gli sviluppi e le ricadute pratiche – già in fase di dispiegamento – delle dissonanze acquisite dai poteri dorati.
Federico Muzzati
Sulla natura dei poteri speciali: le ultime considerazioni del T.A.R.
Il T.A.R Lazio, sede di Roma, Sez. I, per mezzo del pronunciamento della sentenza n. 9992 del 2025, ha confermato, all’esito di uno scosceso e prolungato giudizio, la legittimità del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2018, per mezzo del quale, a seguito della conclusione dell’istruttoria relativa al procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di Tim, ai sensi dell’art. 2, del D.L. 15 marzo 2012, n. 21, era stata irrogata alla ricorrente incumbent una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a € 74.312.342,44, per omessa notificazione del mutamento di controllo degli attivi strategici, avvenuta a seguito dell’acquisizione di una partecipazione societaria dominante da parte della società francese Vivendi.
Prima di entrare nel merito della pronuncia, prendendone in considerazione gli aspetti principali, che forniscono utili spunti esegetici in materia di esercizio dei poteri dorati, va evidenziato come le statuizioni del Collegio siano di particolare importanza, in quanto i pronunciamenti in ambito Golden Power sono alquanto radi, soprattutto in relazione a operazioni aventi carattere intracomunitario.
Per fornire un quadro d’insieme, e contestualizzare previamente tali eventi, la vicenda, inerisce, a pieno titolo, al complesso e travagliato rapporto dispiegatosi tra Tim e l’azionista Vivendi, il quale, dopo aver avviato un’energetica scalata nel 2015 (ritenuta ostile dal Governo italiano), era giunto a detenere una significativa quota del 23.9% del capitale sociale di Tim, salvo aver recentemente ceduto il 15% delle proprie partecipazioni azionarie a Poste Italiane, giungendo, pertanto a possedere, ad oggi, una piccola quota di minoranza delle azioni ordinarie e dei diritti di voto di Tim.
In disparte a quanto sopra, ciò che merita di essere evidenziato, in primo luogo, è l’inquadramento del raggio d’azione relativo all’esercizio dei poteri speciali da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso dall’adito Giudice Amministrativo, il quale, sulla scorta del “caso Syngenta” (cfr. Consiglio di Stato n. 289/2023), afferma come questa goda di amplissima discrezionalità, giacché lo scrutinio del T.A.R. non può ingerirsi in tali scelte discrezionali di alta Amministrazione (e, nemmeno, sindacare il merito della regolazione nazionale in quanto tale), che incontrano, però, come limite ultimo, quello del rispetto delle norme eurounitarie inerenti alla libera circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento (da valutarsi alla luce dei criteri di necessità e proporzionalità).
Inoltre, il Collegio, oltre a ritenere congruo e proporzionale l’importo irrogato a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per omessa notifica (sulla scorta dei precipui criteri di individuazione della base imponibili utilizzati anche in ambito antitrust), per dirimere il nucleo centrale della controversia (inerente alla necessità di notificare o meno determinati atti di gestione societaria), afferma che, per quanto concerne gli atti destinati a produrre automaticamente effetti, quali la delibera assembleare per mezzo della quale Vivendi ha ottenuto la maggioranza delle preferenze, nominando poi i due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il termine di notifica di dieci giorni (decorrente dall’adozione dell’atto) ha natura perentoria.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra brevemente esposto, il T.A.R. conferma la legittimità dell’impugnato DPCM dell’8 maggio 2018, e dunque la validità e la congruità della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata a Tim.
Un’evidente eterogenesi dei fini? Alcuni recenti accadimenti, lo stato di salute attuale dei poteri dorati e alcune prospettive future:
Da alcuni anni orsono, il Golden Power, nato quale meritorio – e necessario – strumento di protezione di asset strategici nazionali (da attivarsi, dunque, quale “extrema ratio”), sta acquisendo, sempre di più, un’ “insostenibilmente leggerezza” nell’espansione del proprio raggio d’azione, sconfessando, di fatto, i presupposti fondativi su cui questo è venuto alla luce.
Emblematica, in tal senso, è stata l’attivazione dei poteri speciali con riferimento all’offerta pubblica di scambio (OPS) avanzata da Unicredit nei confronti dell’istituto di credito Banco Bpm, e la tendenza a “sussumere”, alla stregua di un tema di protezione della sicurezza nazionale, la gestione del risparmio.
Pertanto, anche alla luce delle sopra rassegnate “indicazioni” del T.A.R., sarebbe necessario che i poteri dorati non assurgessero più, come accaduto recentemente, a mera “arma politica” (con evidenti ricadute negative per il bilancio pubblico statale), recuperando, per converso, il loro spirito natio, al fine di operare nel pieno rispetto di un ambiente di mercato aperto, competitivo, e soprattutto equo, basato sul rispetto delle relative norme contenute nei trattati dell’Unione Europea.
Sicchè, potrebbe essere utile, nei prossimi ricorsi da proporsi in materia, sollevare, dinnanzi al Giudice Amministrativo, con più vigoria, questioni di compatibilità della disciplina domestica del Golden Power rispetto alle norme europee, al fine di “suscitare” un rinvio pregiudiziale dinnanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, di modo da rilevare la compatibilità (o meno) dell’attuale traiettoria distorta che i poteri speciali stanno seguendo, rispetto alle principali libertà di mercato europee.
