Analisi
La Corte costituzionale “restituisce” al Giudice contabile la competenza sull’elenco delle Pubbliche Amministrazioni stilato annualmente dall’ISTAT
● 02/07/2026
di Ignazio Spadaro
(RTDb di Diritto costituzionale nell’Università di Catania)
Lo scorso 27 marzo la Corte costituzionale, con sentenza n. 39/2026, si è pronunciata sul potere di controllo della Corte dei conti sulla composizione dell’elenco delle Amministrazioni pubbliche redatto annualmente dall’ISTAT, che era stato limitato dall’art. 23-quater, co. 2 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176). La disposizione, infatti, aveva modificato l’art. 11, co. 6, lett. b), dell’Allegato 1 al Codice di giustizia contabile, limitando la «giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica» delle «sezioni riunite in speciale composizione» alle questioni concernenti la composizione del suddetto elenco «ai soli fini» dell’«applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica», così escludendone implicitamente il rilievo sul versante europeo.
Come ricordato dalla Consulta, l’elenco ha assunto negli anni un’importanza crescente, in quanto implicitamente assunto dall’art. 2, co. 1, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per la determinazione di quali enti, «in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea», siano tenuti ad «assicura[re] l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico» a norma del novellato art. 97, co. 1 Cost. (§§ 16.3, 16.4 cons. dir.). Ciò aiuta a comprendere perché, prima di sollevare questione di costituzionalità, le Sezioni Riunite avessero sollevato una questione interpretativa dinanzi alla Corte del Lussemburgo.
Tale passaggio, però, si era rivelato tutt’altro che risolutivo. Il Giudice europeo, infatti, si era limitato ad affermare l’esigenza che la qualificazione, o meno, di un determinato ente quale «Pubblica Amministrazione» ai fini del regolamento n. 549/2013/UE (cd. SEC 2010) dovesse essere suscettibile di «controllo giurisdizionale» (CGUE, sentenza 13 luglio 2023, cause C-363/21 e C-364/21, Ferrovienord et al., § 69), lasciando, per contro, impregiudicata l’individuazione delle condizioni alle quali tale controllo prestasse sufficienti garanzie di effettività (ibid., § 100). Ne era derivato un patente contrasto giurisprudenziale: da un lato, C. conti, SS.RR., sentenza 19 ottobre 2023, n. 17, aveva proceduto a disapplicare la novella; dall’altro, Cass., SS.UU. civ., sentenza 25 novembre 2024, n. 30220, aveva negato l’esistenza di qualsivoglia vuoto di tutela, stante la possibilità, per chi intendesse contestare la propria inclusione, di adire comunque i Tribunali amministrativi.
Secondo quanto ora chiarito dal Giudice delle leggi, la nuova disciplina sarebbe incompatibile con l’art. 3 Cost., in quanto segnata da un «manifesto difetto di razionalità intrinseca» (§ 22, I cpv. cons. dir.). «Per effetto della riespansione della giurisdizione amministrativa – si legge in motivazione – il contenzioso sull’inserimento nell’elenco annuale ISTAT ha perso la caratteristica della concentrazione funzionale, risultando le controversie assegnate alla cognizione del giudice amministrativo territorialmente competente in primo grado, determinata in base al luogo in cui ha sede il […] ricorrente», con conseguente rischio di contrasto tra giudicati e, soprattutto, di allungamento dei tempi di decisione, in misura incompatibile col carattere annuale proprio dei bilanci e, quindi, dei relativi interventi di spending review (§ 22.1 cons. dir.).
La sentenza si segnala anche per una significativa novità sotto il profilo processuale, ossia il riconoscimento della legittimazione a costituirsi nel giudizio incidentale del Procuratore generale della Corte dei conti. In passato, infatti, essa era sempre stata esclusa per la non assimilabilità funzionale del pubblico ministero alle (altre) parti nei giudizi a quibus e, quindi, per l’inestensibilità analogica della relativa disciplina. Ebbene, tale consolidato orientamento viene tenuto fermo, ma la Consulta compie una sottile operazione di distinguishing: «[i] giudizi principali in relazione ai quali [esso] è stato espresso – osserva – erano […] originati da azioni di responsabilità amministrativa», mentre nel caso di specie si è in presenza di un tipo di giudizio differente, in cui il Procuratore contabile figura «non […] come titolare di poteri esclusivi di impulso processuale», bensì « titolare dell’interesse pubblico alla corretta gestione dei conti» (§ 14 cons. dir.).
Sono state dichiarate, invece, inammissibili, ora per difetto di motivazione, ora per irrilevanza nei rispettivi giudizi a quibus, le questioni sollevate con riferimento al comma 1 dell’articolo 23-quater, laddove esso ha qualificato ex lege alcuni enti, comprimendo gli spazi di decisione del Giudice contabile in via diretta ed immediata.
Tuttavia, la declaratoria di incostituzionalità oggetto di queste riflessioni ben potrebbe proiettare i propri effetti oltre i limiti del giudizio in cui è stata resa. Già nel breve termine, infatti, il favor per la giurisdizione contabile espresso dalla Consulta in subiecta materia, insieme alle garanzie giurisdizionali indicate dalla Corte di giustizia, potrebbero indurre la giurisprudenza – anche di legittimità – a disapplicare la disposizione de qua, sterilizzandone così la portata normativa malgrado l’assenza di una formale declaratoria di incostituzionalità.