La Corte costituzionale conferma il raffreddamento della perequazione pensionistica ma lancia un monito al legislatore

06/11/2025

di Ignazio Spadaro

 

Con la sentenza 14 febbraio 2025, n. 19, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e, in parte, infondate numerose questioni di costituzionalità aventi ad oggetto alcune disposizioni della Legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388) e della Legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Nei giudizi a quibus i ricorrenti, percettori di pensioni di vecchiaia, chiedevano l’integrale rivalutazione delle stesse con riferimento a periodi compresi tra gli anni 2022 e 2024, dopo che in sede amministrativa le loro pretese erano state respinte proprio in forza delle disposizioni indubbiate. In particolare, l’art. 69, comma 1 legge n. 388/2000 prevede che a decorrere dal 2001 l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni operi nella misura del 100% soltanto per gli assegni fino a tre volte la soglia minima, mentre vada computato nella misura del 90% per gli assegni compresi tra le tre e le cinque volte detta soglia, e nella misura del 75% nei casi residui. Inoltre, l’art. 1, comma 309 legge n. 197/2022 ha previsto una deroga, stabilendo che per il 2023 la rivalutazione integrale si applichi ai soli trattamenti non superiori al quadruplo del minimo, mentre per gli altri valga un sistema a scaglioni: l’85% della rivalutazione per gli assegni fino al quintuplo del minimo, il 53%, il 47% e il 37% per quelli – rispettivamente – fino al sestuplo, all’ottuplo e al decuplo, e solo il 32% per quelli di importo ancora maggiore.

Invero, siffatto raffreddamento della perequazione pensionistica non rappresenta una novità all’interno del panorama normativo. Esso ha fatto la propria comparsa già nella seconda metà degli anni Novanta, quando l’urgenza di risanare i conti pubblici spinse il Parlamento ad abbandonare l’originario aggancio all’indice ISTAT dei prezzi al consumo, fissato dall’art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Alcuni anni più tardi, dopo una sospensione per tutti gli assegni medio-alti (art. 59, comma 13, legge 27 dicembre 1997, n. 449), l’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha stabilito il principio, tuttora vigente, secondo cui ciascun incremento è riconosciuto «in misura proporzionale all’ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all’ammontare complessivo».

È evidente che tale previsione ha effetti svantaggiosi per il cittadino, poiché lo espone ad una parziale ma progressiva perdita del potere di acquisto per effetto dell’inflazione, rischiando così di rendere ineffettivo il diritto a disporre di «mezzi adeguati alle [proprie] esigenze di vita», sancito dall’art. 38, comma 2 Cost. Tuttavia, come già accennato, nel caso di specie la Corte non rileva profili di incostituzionalità. Essa, infatti, pur ravvisando addentellati con i principi di principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione ex art. 36, comma 1 Cost., nega che tra di essi sussista alcun «rigido parallelismo» (§ 10, II cpv. cons. dir.). Inoltre, pone l’accento sul fatto al legislatore residua comunque ampia discrezionalità sia sull’an che sul quantum degli interventi perequativi, alla luce delle «risorse effettivamente disponibili» (§ 10, III cpv. cons. dir.).

I Giudici ribadiscono il proprio consolidato orientamento secondo cui, nella determinazione delle pensioni di anzianità e vecchiaia, l’unico limite davvero invalicabile è dato dalla «irragionevolezza» della decisione legislativa (sentenza n. 70 del 2015), da apprezzarsi alla luce dello specifico «contesto giuridico e fattuale» (ordinanza n. 96 del 2018). Al contempo, essi evidenziano l’astratta razionalità della differenziazione “per scaglioni” (§ 10, IV cpv. cons. dir., che sul punto riprende, quasi testualmente, le sentenze 11 novembre 2010, n. 316; 9 novembre 2020, n. 234; 1° dicembre 2017, n. 250). A questo proposito, nell’economia della motivazione risulta decisivo quanto affermato nelle Relazioni di accompagnamento all’allora disegno di legge C.643, che giustificavano, per l’appunto, il raffreddamento della perequazione con la sussistenza di «uno scenario macroeconomico di incertezza», «tensioni geopolitiche», «aumento dell’inflazione», «peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato» e conseguenti ricadute negative «sui bilanci delle famiglie, specialmente quelle più fragili» (§ 12.2).

In un obiter dictum la Corte fa, comunque, proprio l’auspicio espresso a suo tempo dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (delibera n. 40/SSRRCO/AUD/2022), di una disciplina di settore «più stabile e rigorosa», scevra da «cambiamenti improvvisi» tali da frustrare l’effettiva possibilità di programmazione della spesa di ciascun nucleo familiare.

Di seguito il link al testo integrale della sentenza: https://giurcost.org/decisioni/2025/0019s-25.html?titolo=Sentenza%20n.%2019.

CONDIVIDI ARTICOLO

Commenti