La “golden rule” si applica anche alle società a partecipazione pubblica?
● 20/11/2025
di Anna Paiano
La cd. “golden rule” è un principio costituzionale (art. 119, sesto comma, Cost.) che vieta agli enti territoriali di indebitarsi per spese diverse da quelle di investimento, a tutela dell’equilibrio di bilancio e dell’equità intergenerazionale (Corte cost., sentenza 14 febbraio 2019, n. 18).
La Corte di cassazione (Cass. civ., ordinanza 3 luglio 2024, n. 18280) ha chiarito che tale regola non si applica alle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, anche se partecipate da enti pubblici. Queste società, infatti, nonostante la partecipazione pubblica, restano soggetti di diritto privato, come tali assoggettati alle regole civilistiche di diritto societario.
Ad esse, pertanto, non si applicano le regole finalizzate alla tutela delle risorse pubbliche, tra cui il divieto di ricorrere all’indebitamento per spese diverse da quelle di investimento. Ne consegue ulteriormente che i contratti stipulati da tali società non possono essere sanzionati con la nullità contabile prevista per gli enti pubblici in caso di violazione di tale regola.
La sentenza ha così contribuito a delineare il confine tra diritto pubblico e diritto privato nella gestione delle risorse pubbliche attraverso società partecipate. È lecito, tuttavia, dubitare che analoga conclusione possa sostenersi anche per le società in-house, in considerazione della mancanza, in tal caso, di alterità soggettiva dell’ente societario rispetto all’amministrazione.