Nulli gli atti dell’ente locale adottati in violazione di norme di finanza pubblica (Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 551/2024)

15/05/2025

La Corte d’Appello di Milano (sentenza n. 551/2024) ha dichiarato nulli gli atti compiuti da un Comune in violazione delle norme di finanza pubblica, anche se realizzati tramite una fondazione partecipata.

La controversia traeva origine da una complessa operazione immobiliare e finanziaria. In particolare, nel 2011 un Comune ha istituito una fondazione con lo scopo di promuovere l’acquisizione e la gestione del patrimonio storico e ambientale della città. Successivamente, la fondazione ha acquistato un immobile di pregio da parte di una società privata, stipulando contestualmente un contratto di apertura di credito con una banca, garantito con una fideiussione dal Comune.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, con delibera n. 515/2013, aveva già rilevato come l’operazione fosse elusiva del patto di stabilità interno e invitava il Comune a rimuovere le irregolarità e a garantire gli equilibri sostanziali del bilancio.

La Corte d’Appello, con la decisione in oggetto, ha confermato che l’operazione ha rappresentato uno strumento per aggirare il patto di stabilità e le regole contabili in materia di indebitamento (nella specie, gli articoli 204, 205-bis e 207 del Tuel), realizzando un collegamento negoziale in frode alla legge ai sensi dell’articolo 1344 c.c. La creazione della fondazione e i negozi successivi, infatti, hanno dissimulato la spesa che il Comune ha dovuto sostenere per l’acquisto, seppur indiretto, dell’immobile, distribuendo nel tempo la contabilizzazione dei relativi oneri di finanziamento, sotto forma di rimborso degli stessi alla fondazione e condividendo, a seguito della fideiussione, il rischio di debito, realizzando così un abuso di mezzi giuridici per l’acquisto dell’immobile. Di conseguenza, sono stati dichiarati nulli il contratto di compravendita dell’immobile e quello successivo di apertura di credito.

 

Anna Paiano

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